DISPOSIZIONI IN MATERIA D'USURA - 7 marzo 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE
Articolo 1
- L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
"ART. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi,
fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di
denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso
usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di
altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
- se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare;
- se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o
proprietà immobiliari;
- se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o
artigianale;
- se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di
prevenzione della. sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre
anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca
dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità
di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli
interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato
alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
- L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
Articolo 2
- Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio
italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I
valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso
ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale.
- La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con
decreto dei Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
- Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla
erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
- Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni
in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Articolo 3
- La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi
centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo
Articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui ai comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma
dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
643 del codice penale, si fa dare o promettere. sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da
soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione
di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità
del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario,
risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena
soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del
codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria
una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione,
un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto
all'opera di mediazione.
Articolo 4
- Il secondo comma dell'articolo 1815 dei codice civile è sostituito dal seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Articolo 5
- Nell'articolo 132, comma 1, dei decreto legislativo 1° settembre 1991, n. 385, le parole:
"quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
Articolo 6
- Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. introdotto
dall'articolo 2 dei decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994. n. 501.
Articolo 7
- Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis," è inserita la seguente:
"644,".
Articolo 8
- Nella lettera f) dei comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole:
"reati di ingiuria, minaccia," sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività
finanziaria,".
- Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli
629, 648-bis e 648-ter dei codice penale, " sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui
agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
Articolo 9
- Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, le
parole: "ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una
di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter dei codice penale, ovvero quella di
contrabbando sono sostituiti dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del
primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da
cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis
o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando".
- All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel comma 1, le parole: " ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono.
sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti indicati nel comma 2, ";
- nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, " sono sostituite
dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter dei codice penale, ".
Articolo 10
- Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile
anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15.
Articolo 11
- Prima dell'articolo 645 dei codice penale è inserito il seguente:
" ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). - "La prescrizione del reato di usura
decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale ".
Articolo 12
- Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
36939. nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio 1990";
36940. nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini
preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto
delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo 1";
36941. nell'articolo 4:
36954. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del danno patrimoniale,
dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2bis";
36955. dopo il comma 2, é inserito il seguente:
36956."2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita
e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato
con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore
dell'avviamento commerciale";
36957. al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme già
corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti:
"comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate per fìnalità estranee
all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo".
- All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della
dotazione finanziaria dei Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5
del citato decreto-legge n. 419 dei 1991, e successive modificazioni.
Articolo 13
- Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modifìcazionì, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di
presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente 1egge, possono essere
presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
- Per le domande relative a fatti verifìcatisi tra il 1° gennaio 1990 e il 2 novembre 1991,
il termine fìssato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
- Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5 comma 2, del citato decreto-legge n.419
dei 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto
perché presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
- Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede
all'esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei
ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno
patrimoniale.
Articolo 14
- E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
iniziative anti-racket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".
- Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al
quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime
dei delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è
surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona
offesa verso l'autore del reato.
- Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di
cui al comma 2. Tuttavia prima di tale momento, può essere concessa previo parere favorevole del
pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo
di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può
essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione
dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento
penale di cui al comma 2 è ancora in corso.
- L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per
effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo
può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue
modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla
vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
- La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei
mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'invio delle indagini per il delitto di
usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che
risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale.
In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore
dell'autore del reato.
- La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di
consulenti.
- I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati
per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti
indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è
sospesa fìno all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del citato
decreto-legge n. 419 del 1991.
- I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento
penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la
domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o
reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione dei mutuo è sospesa fino all'esito di
tale procedimento.
- Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed
al recupero, delle somme già erogate nei casi seguenti:
- se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la
provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con
sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al
piano di cui al comma 5;
- se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e
8.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal l°
gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle
disponibilità dei Fondo.
- Il Fondo è alimentato:
- da uno stanziamento a carico dei bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e
a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997, al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fìni del bilancio triennale 1996-1998. al capitolo 6856
dello stato di previsone dei Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice
penale;
- da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
- E' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'articolo 5 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito
regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 15
- E' istituito presso il Ministero dei tesoro il "Fondo per la prevenzione dei fenomeno
dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per
ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per
cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di
categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle
fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione dei fenomeno dell'usura, di cui al comma
4.
- I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
- che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati
a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamento a
medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie
imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una
domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della
garanzia;
- che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
- Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono
iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno
dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
- Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la
prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli
esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.
- Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie
alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamento a
soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano
difficoltà di accesso al credito.
- Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la
prevenzione dei fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
- Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di
una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione
alla commissione è a titolo gratuito.
- I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al
comma 1.
- All'onere derivante dall'attuazione dei comma 1 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Articolo16
- L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche
o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero dei tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
- Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specifìcato il contenuto
dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo, nonchè le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può
essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli
obblighi indicati al comma 4.
- I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i
medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dei
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni.
- L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre
attività professionali.
- La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione,
nella pubblicità medesima. degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma
1.
- Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al
comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti
milioni di lire.
- Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari
finanziari, ai promotori fìnanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5 comma 5, della legge
2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
- Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni
bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o
finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni
di lire.
Articolo 17
- Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato
levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato
protesto, la riabilitazione.
- La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza
dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
- Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla
comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
- Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile
ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
- Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che
accoglie il reclamo.
- Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai
avvenuto.
Articolo 18
- Su istanza dei debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale
può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la
cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di
credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando
l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto
nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
DECRETO 23 settembre 1996
Prima classificazione delle operazioni creditizie, per categorie omogenee, ai fini della
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare,
l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie";
Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce che "la prima classificazione di
cui al comma 2 dell'art. 2 verra' pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge";
Avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1, prevede la pubblicazione della prima
rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati nel corso del
trimestre precedente dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti
dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
- Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari sono
individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di
operazioni: apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e
documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di
factoring, operazioni di leasing, mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
Art. 2.
- La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze,
procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui
all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
- Il periodo di riferimento per la prima rilevazione dei dati e' quello compreso tra il 1 ottobre
1996 e il 31 dicembre 1996.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 1996
Il Ministro: CIAMPI
DECRETO 22 settembre 1998.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia
e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per
categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi
e delle garanzie";
Visti i propri decreti del 23 settembre 1996 e del 24 settembre 1997 recanti la
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto
legislativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
- Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Art. 2.
- La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie
di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 1998
Il Ministro: Ciampi
DECRETO 21 settembre 1999.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia
e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per
categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi
e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997 e del 22 settembre 1998 recanti
la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione
dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di classificazione delle
operazioni creditizie per categorie omogenee, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.
108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
- Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Art. 2.
- La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie
di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 1999
Il dirigente generale: LAURIA
DECRETA 20 settembre 2000.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia
e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per
categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi
e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997, del 22 settembre 1998 e del 21
settembre 1999 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai
fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di classificazione delle
operazioni creditizie per categorie omogenee, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.
108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
- Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi
su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro
cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Art. 2.
- La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie
di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2000
Fin-Sarda Finanziaria Sarda S.P.A.